Si ricorda che, come citato nel Decreto n° 14/4783 del 25 agosto 2025 all'articolo 10, il cacciatore è tenuto a consegnare annualmente al Comune di residenza, entro il 1° marzo di ogni anno, l’originale del foglio (cartaceo) debitamente compilato in tutte le sue parti.
Il Comune è tenuto a ritirare il foglio venatorio anche dopo la data di scadenza ferma restando la sanzione di cui all'articolo 74, comma 5, della L.R. 23/1998, nei casi di ritardata consegna, mancata consegna, o di incompleta trascrizione dei dati nel foglio venatorio.