PRESCRIZIONI ANTINCENDIO ANNO 2026
Alla data odierna la Deliberazione Giunta Regionale Sardegna n. 17/53 del 04/05/2023, e i relativi aggiornamenti del 2025, approvati con Deliberazione G.R. n. 5/48 del 29.01.2025 di cui all’All.8 costituiscono l’ultimo aggiornamento regionale in materia di prescrizioni antincendio boschivo, fatte salve eventuali successive disposizioni, modifiche o aggiornamenti emanati dalla Regione Sardegna per l’annualità 2026;
Entro la data del 01 giugno 2026 i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo sono tenuti a effettuare tutte quelle attività di prevenzione imposte dagli articoli del Titolo IV “Norme di Prevenzione” dell’Allegato 8 alla Delibera nr 5/48 del 29.01.2025.
- ELEVATO PERICOLO DI INCENDIO BOSCHIVO E AZIONI VIETATE:
Si rende noto che dal 01 giugno 2026 al 31 ottobre 2026 vige il periodo di elevato pericolo di incendio boschivo (modificabile, in considerazione dell’andamento meteorologico stagionale, anche per ambiti territoriali specifici e per ulteriori periodi dell’anno) durante il quale sono vietate le azioni elencate all’art.8 dell’Allegato 8 alla Delibera nr 5/48 del 29.01.2025, in aggiunta a quelle previste dall’art.4 vigenti in tutto il periodo dell’anno.
- AUTORIZZAZIONI E DEROGHE:
Nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo, gli Ispettorati forestali (STIR del CFVA), su richiesta motivata, possono rilasciare le autorizzazioni previste dal Titolo III “Autorizzazioni e deroghe” dell’Allegato 8 alla Delibera nr 5/48 del 29.01.2025, secondo modalità e tempistiche riportate nel medesimo Allegato.
La violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni è punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353, così come modificato dal DL 08/09/2021, n. 120 convertito, con modifiche, dalla L. 8/11/2021, n. 155 e dell’art. 24, commi 5 e 6, della legge regionale 27aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nel “Allegato D” (Prontuario delle sanzioni amministrative).
Con riferimento ai divieti di cui agli articoli precedenti, nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo di cui all’art. 7, il pericolo d’incendio è presunto.