La Giunta Regionale, con la Delibera nr 5/48 del 29.01.2025, ha approvato l’aggiornamento 2025 del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025, con le prescrizioni aggiornate di cui all’Allegato 8 alla Delibera nr 5/48 del 29.01.2025.
Entro la data del 01 giugno 2025 i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo sono tenuti a effettuare tutte quelle attività di prevenzione imposte dagli articoli del Titolo IV “Norme di Prevenzione” dell’Allegato 8 alla Delibera nr 5/48 del 29.01.2025.
- ELEVATO PERICOLO DI INCENDIO BOSCHIVO E AZIONI VIETATE:
Si rende noto che dal 01 giugno 2025 al 31 ottobre 2025 vige il periodo di elevato pericolo di incendio boschivo (modificabile, in considerazione dell’andamento meteorologico stagionale, anche per ambiti territoriali specifici e per ulteriori periodi dell’anno) durante il quale sono vietate:
- Le azioni elencate all’art.8 dell’Allegato 8 alla Delibera nr 5/48 del 29.01.2025, in aggiunta a quelle previste dall’art.4 vigenti in tutto il periodo dell’anno.
- AUTORIZZAZIONI E DEROGHE:
Nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo, gli Ispettorati forestali (STIR del CFVA), su richiesta motivata, possono rilasciare le autorizzazioni previste dal Titolo III “Autorizzazioni e deroghe” dell’Allegato 8 alla Delibera nr 5/48 del 29.01.2025, secondo modalità e tempistiche riportate nel medesimo Allegato.
La violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni è punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353, così come modificato dal DL 08/09/2021, n. 120 convertito, con modifiche, dalla L. 8/11/2021, n. 155 e dell’art. 24, commi 5 e 6, della legge regionale 27aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nel “Allegato D” (Prontuario delle sanzioni amministrative).
Con riferimento ai divieti di cui agli articoli precedenti, nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo di cui all’art. 7, il pericolo d’incendio è presunto.